TERAPIA MIRATA, NON
LIBERALIZZAZIONE - Cannabis e terapia del dolore a cura di Liberato Berrino*, ROMA,
mercoledì, 4 luglio 2012 (ZENIT.org).
ZI12070320 - 04/07/2012
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http://www.zenit.org/article-31532?l=italian
Quali sono le indicazioni
terapeutiche nell'uso della cannabis?
Farmaci contenenti derivati della
Cannabis sativa L esistono da anni. Alcuni di essi sono sintetici, altri di
origine naturale. In Canada, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Germania e Spagna,
alcuni farmaci a base di cannabis sono stati autorizzati per il trattamento di
nausea e vomito indotti da chemioterapie antitumorali, per l’anoressia in
malati di AIDS e per il controllo del dolore nelle persone affette da sclerosi
multipla (SM). Tra questi farmaci ricordiamo il dronabinol (Marinol®) e il
nabilone (Cesamet®), con proprietà farmacologiche simili al
tetraidrocannabinolo (THC). A queste si sono aggiunte due specialità medicinali
a base di infiorescenze di Cannabis sativa, con il 18% di THC e 0.8% di
cannabidiolo (Bedrocan®) e con il 15% di THC e 0,7% di cannabidiolo (SIMM18®),
disponibili dal 2003 in Olanda. Dal 2005 è disponibile in Canada un estratto
naturale a contenuto standardizzato di THC e cannabidiolo (Sativex®),
registrato per il trattamento del dolore neuropatico nella SM. Nel 2009 le
autorità sanitarie spagnole ne hanno concesso l’autorizzazione nel trattamento
della spasticità da SM. Dal 2010 il farmaco è stato autorizzato in Inghilterra,
con le medesime indicazioni terapeutiche. Il 26 maggio in Germania e l’8 giugno
2010 in Danimarca il Sativex® è stato approvato per il trattamento della
spasticità in pazienti con SM che non rispondano adeguatamente ad altre
terapie. Per l’Italia, l’Austria e la Repubblica Ceca si aspetta l’autorizzazione
probabilmente nel 2012.
I cannabinoidi sono veramente efficaci? Quali sono gli effetti
collaterali?
L’efficacia terapeutica dei
cannabinoidi è stata suffragata da diverse evidenze cliniche seppure con alcuni
dati contrastanti; infatti, mentre il dronabinolo è ritenuto efficace nel
controllo del dolore in pazienti affetti da SM, non mostra elevata attività nel
dolore post-operatorio. Il nabilone presenta efficacia terapeutica in diverse
manifestazioni algogene non garantendo però un adeguato controllo del dolore
postoperatorio e determinando, paradossalmente, un’esacerbazione di tale
sintomatologia. Una gestione migliore della patologia algogena è possibile
osservarla con le formulazioni oromucosali di cannabinoidi; tali formulazioni,
infatti, mostrano efficacia clinica accertata nel dolore neuropatico, nel
dolore associato a SM e ad artrite reumatoide e nel dolore neoplastico. Recenti
evidenze sperimentali supportano l’efficacia terapeutica di tali farmaci anche
nel dolore neoplastico refrattario ai comuni farmaci oppioidi, anche se vista
l’esiguità di dati sperimentali in nostro possesso, tale dato deve
necessariamente essere ulteriormente suffragato da ulteriori dati clinici.
L’efficacia terapeutica dei cannabinoidi ed il loro impiego nella pratica clinica
è inoltre suffragata da una discreta sicurezza d’impiego; l’impiego di tali
farmaci, come emerge dalla pratica clinica, induce reazioni avverse lievi.
L’esposizione acuta ai cannabinoidi può determinare eventi quali tachicardia,
ipotermia, ipotensione ortostatica, aumento della salivazione che rapidamente
vanno incontro a tachifilassi dopo somministrazione continuata. Possibili
disturbi cognitivi sono associati all’uso dei cannabinoidi; tuttavia, allo
stato attuale, tale aspetto necessita di ulteriori approfondimenti.
Cannabis e uso nella terapia del dolore: qual è la situazione in
Italia?
Ha determinato numerosi commenti
la decisione della Commissione Sanità della Regione Toscana di approvare la
proposta di legge regionale sull’uso della cannabis nell’ambito della terapia
del dolore cronico. Con il Decreto del Ministro della Salute del 18 aprile
2007, alcuni principi attivi cannabinoidi erano stati inseriti nella tabella II
(sezione B), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309, del 9
ottobre 1990, rendendone possibile l'utilizzo terapeutico. Attualmente in
Italia non è approvato l’uso dei cannabinoidi, tuttavia, qualora se ne ravveda
l’utilizzo in caso di inefficacia dei comuni farmaci oppioidi, è possibile
richiederne l’importazione tramite il Ministero della Salute secondo quanto
stabilito dall’articolo 2 del D.M. del 11/02/1997. Riguardo agli oneri per
l’acquisto dei predetti tali farmaci, l’art. 5 del citato decreto ministeriale
consente di far gravare per intero tali oneri (così come per la generalità dei
farmaci registrati all’estero) sul servizio sanitario a fronte dell’acquisto
richiesto da una struttura ospedaliera. La norma della Regione Toscana permette
quindi di regolamentare, in ambito regionale, l’accesso ai cannabinoidi secondo
le disposizioni ministeriali definendo regole e procedure per medici e
pazienti. Solo medici afferenti a strutture pubbliche (specialisti in
neurologia, oncologia o terapisti del dolore) potranno fare richiesta alle
strutture sanitarie che, tramite le farmacie ospedaliere, dispenseranno il
farmaco e le preparazioni magistrali a base di cannabinoidi, addebitando i
costi al servizio sanitario regionale. L’iniziativa toscana, tuttavia non
rappresenta, in Italia, un’innovazione da un punto di vista normativo. La
Regione Marche nel 2008 (Del. 470/08) e la Regione Puglia nel 2010 (Del.
308/10) hanno già provveduto ad emanare norme simili, tese a disciplinare
l’importazione (secondo il D.M. del 11/02/2007) e l’impiego di farmaci
cannabinoidi come ausilio terapeutico nella cura di gravi patologie, quali SM,
depressione, glaucoma e nei trattamenti palliativi per i malati oncologici. È
importante sottolineare, che con questa normativa, dopo l'inizio del
trattamento in ambito ospedaliero, il paziente potrà proseguire la terapia a
domicilio.
Quale ruolo e responsabilità del medico?
Questa legge propone una forma di
regolamentazione del trattamento del dolore neuropatico e del trattamento della
spasticità per alcune malattie neurodegenerative. Sebbene in letteratura esistano
dati che suggeriscono la validità di tale terapia, occorrono ulteriori studi
per poterne determinare sicurezza ed efficacia in via definitiva. Va
sottolineato il peso della responsabilità del medico curante, in piena
coscienza e conoscenza del paziente e del suo ambiente familiare, nell’ottica
dell’appropriatezza prescrittiva e del corretto utilizzo a domicilio dei
cannabinoidi. Su tali basi è importante ribadire che la somministrazione di
tali farmaci dovrà sottostare a regole ben precise e a un attento e costante
monitoraggio. Non stiamo parlando di liberalizzazioni, ma di terapia.
(L'articolo è tratto da BioFILES
, no. 14, del 3 luglio 2012)
* Professore Ordinario di
Farmacologia,
Seconda Università degli Studi di
Napoli
Presidente Scienza & Vita
Sorrento - C/Mare di Stabia
Si ringraziano per la fattiva
collaborazione i Dott. Loreta Ciuffreda e Giovanni Dubuis
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