DEFINIRE IL DIRITTO ALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA - Una mozione presentata
alla Camera dei Deputati impegna il governo italiano
ZI12072304 - 23/07/2012
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ROMA, lunedì, 23 luglio 2012
(ZENIT.org).- Riprendiamo il testo della mozione presentata il 24 maggio scorso
alla Camera dalla deputata Laura Molteni “sul diritto all'obiezione di
coscienza in campo medico e infermieristico”.
***
Atto Camera
Mozione 1-01049 presentata da
LAURA MOLTENI testo di giovedì 24 maggio 2012, seduta n.638
La Camera,
premesso che:
la Dichiarazione sui diritti del
fanciullo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959 a New
York, nel preambolo stabilisce che: «il fanciullo necessità di una protezione e
di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima
che dopo la nascita»;
a livello comunitario, la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 2, afferma: «il diritto
alla vita di ogni persona è protetto dalla legge»;
la Convenzione sui diritti
dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997, delinea una
sorta di costituzione europea in materia di diritto a nascere;
la Carta europea dei diritti,
adottata dal Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000 e alla quale, con il
recente Trattato di Lisbona, è stata attribuita la stessa efficacia giuridica
delle norme dei Trattati, dopo aver affermato, all'articolo 1, l'inviolabilità
della dignità umana, all'articolo 2 dispone: «ogni individuo ha il diritto alla
vita»;
il nostro ordinamento giuridico,
prevedendo, ex articolo 10 della Costituzione l'obbligo di osservare i princìpi
e i patti internazionali, attribuisce rilevanza costituzionale a quegli atti
che tutelano il diritto alla vita fin dal concepimento;
l'Assemblea parlamentare del
Consiglio di Europa ha ribadito, recentemente, (raccomandazione n. 1763,
approvata il 7 ottobre 2010) che nessuna persona, ospedale o istituzione sarà
costretta, ritenuta responsabile o discriminata in alcun modo a causa di un
rifiuto di eseguire, accogliere, assistere o sottoporre un paziente ad un
aborto o eutanasia o qualsiasi altro atto che potrebbe causare la morte di un feto
o embrione umano, per qualsiasi motivo;
l'Assemblea parlamentare ha
sottolineato la necessità di affermare il diritto all'obiezione di coscienza
insieme con la responsabilità dello Stato per assicurare che i pazienti siano
in grado di accedere a cure mediche lecite in modo tempestivo;
l'Assemblea ha invitato il
Consiglio d'Europa e gli Stati membri ad elaborare normative complete e chiare,
che definiscano e regolino l'obiezione di coscienza in materia di servizi
sanitari e medici, volte soprattutto a garantire il diritto all'obiezione di
coscienza in relazione alla partecipazione alla procedura medica in questione e
a far sì che i pazienti siano informati di ogni obiezione di coscienza in modo
tempestivo e ricevano un trattamento appropriato, in particolare nei casi di
emergenza;
in materia di obiezione di
coscienza si devono ricordare le indicazioni contenute: nel VI articolo dei
principi di Nuremberg; nell'articolo 10, paragrafo 2, della carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea; negli articoli 9 e 14 della convenzione
europea dei diritti umani; nell'articolo 18 della convenzione internazionale
dei diritti civili e politici;
il Tar Puglia ha annullato con la
sentenza n. 3477 del 2010 la delibera di giunta regionale e i relativi atti della
Asl di Bari con cui venivano esclusi dalla presenza nei consultori
ambulatoriali i medici obiettori di coscienza. Per i giudici amministrativi il
provvedimento viola il principio costituzionale di eguaglianza, oltre che i
principi posti a fondamento dell'obiezione di coscienza;
pur ponendo l'accento sul valore
storico che hanno rappresentato i consultori familiari per la nostra società, è
doveroso a distanza di più 35 anni dall'approvazione della legge che ne
prevedeva l'istituzione riconsiderarne il lavoro svolto e l'attuale ruolo nel
nostro Paese. Infatti, alla luce anche dei notevoli cambiamenti sopravvenuti
nell'attuale contesto socio-culturale, è necessario dare nuova linfa vitale a
ciò che già era ben esplicitato nelle intenzioni del legislatore che nel 1975
aveva emanato la legge n. 405 (ovvero l'assistenza alla famiglia, l'educazione
alla maternità e alla paternità responsabile, l'educazione per l'armonico
sviluppo fisico e psichico dei figli e per la realizzazione della vita
familiare), ma che nei fatti è stato residualmente attuato, complice anche la
talora mera funzione burocratica dei consultori, ridotti, troppo spesso, a pura
assistenza sanitaria, deboli di quella necessaria sensibilità e competenza su
problematiche sociali per i quali furono istituiti. In questa ottica sarebbe
opportuno considerare come forza attiva anche il ruolo dei medici obiettori di
coscienza all'interno dei presidi socio sanitari dei consultori familiari,
anche al fine di dare piena attuazione alla prima parte della legge n. 194 del
1978, attraverso la reale presa in carico della donna per aiutarla a superare
le cause che la inducono alla scelta di interrompere la gravidanza,
impegna il Governo
a promuovere la piena attuazione
dei princìpi di diritto delineati nella raccomandazione del Consiglio d'Europa,
definendo il diritto all'obiezione di coscienza in campo medico e
infermieristico.
(1-01049)
«Laura Molteni, Fabi, Rondini,
Fedriga, Fugatti, Torazzi, Maggioni, Vanalli, Simonetti, Allasia, Isidori,
Consiglio, Negro, Bragantini, Callegari, Desiderati, Cavallotto, Paolini,
Meroni, Polledri».
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