La Consulta lascia integra la legge 40 di Pier Luigi Fornari da
Avvenire, 23 maggio 2012
Valutare la sentenza della Grande
Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 novembre scorso,
secondo la quale il divieto di fecondazione eterologa non viola la Convenzione
dei diritti dell’uomo sottoscritta da 47 Stati del Continente.
È l’invito con cui la Corte
costituzionale ieri ha restituito gli atti ai tre tribunali che le avevano
posto il problema della legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3,
della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, che fissa il
divieto di fecondazione eterologa, ossia con ovociti o gameti non appartenenti
alla coppia. Il punto significativo è che i giudici di Firenze, Catania e
Milano avevano investito la Consulta basandosi proprio sulla sentenza di primo
grado della Corte europea, nella quale si condannava l’Austria per il suo
divieto di fecondazione eterologa.
Ma la sentenza emessa dal plenum
dei magistrati del Consiglio d’Europa, la Grande Chambre appunto, ha poi
rovesciato completamente questo giudizio. Ciò nonostante, i ricorsi dei
tribunali erano rimasti in piedi.
La comunicazione del “giudice
delle leggi” è arrivata nella serata di ieri, si attendono ora le motivazioni.
In mattinata si era tenuta l’udienza pubblica che è durata più di due ore,
aperta dall’intervento del giudice Giuseppe Tesauro.
Il presidente del Movimento per
la Vita Carlo Casini si dichiara «soddisfatto» della decisone della Corte
perché si allinea con la sentenza della Grande Chambre. Il plenum di
Strasburgo, spiega Casini, «nega che il divieto di eterologa vìoli i diritti
umani, e di conseguenza lascia liberi gli Stati di decidere sulle modalità
della fecondazione artificiale. E questo legittima le scelte che in Italia
erano state fatte con la legge 40». Secondo l’europarlamentare, «la
fecondazione eterologa nel nostro Paese resta vietata e probabilmente in via
definitiva».
Il bilanciamento tra i vari
interessi in gioco, di competenza esclusiva del legislatore (principio che la
Consulta ha implicitamente accettato), come evidenzia il presidente di Mpv, «non
può dimenticare l’articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo,
secondo cui l’interesse del minore deve avere precedenza rispetto ai desideri
degli adulti», dunque «gli Stati devono dare ai bambini il meglio di se
stessi». E il meglio «non è certo l’eterologa».
Nell’udienza pubblica della
mattinata era intervenuto a sostegno della legge 40 l’avvocato dello Stato,
Gabriella Palmieri, sostenendo che per cambiare norme di questo tipo «occorre
una disciplina complessiva con un passaggio parlamentare. Eliminare il divieto
di eterologa può essere fatto con una nuova legge, non con pronunce della Corte
Costituzionale». «I giudici non possono supplire al Parlamento, che è l’unico
che può decidere sul divieto di fecondazione eterologa», ha aggiunto l’avvocato.
Peraltro il legale ha rilevato come tale norma «sia coerente con l’impostazione
della legge, che è intervenuta in un momento dove c’era una assenza totale di
regole». E dunque una «eliminazione secca» di tale divieto, senza una
legislazione che disciplini compiutamente tutti gli aspetti, creerebbe «un
vuoto normativo».
Secondo gli avvocati delle tre
coppie che hanno avviato una causa per poter praticare la fecondazione
eterologa, invece, il divieto di questa tecnica violerebbe palesemente il
principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.
In tarda serata è giunto anche il
commento del ministro della Salute Renato Balduzzi, per il quale «con riserva
di leggere la motivazione, sembra che la Corte abbia valorizzato la decisione
della Grande Chambre, secondo cui è materia di legittima competenza nazionale,
di conseguenza spetta al giudice a quo di valutare se e in quali termini
riproporre la questione di legittimità costituzionale».
Nessun commento:
Posta un commento