domenica 11 settembre 2011

09/09/2011 Ogm: Corte europea di giustizia dà torto alla Francia che li aveva proibiti


Ogm. La Corte europea di Giustizia da torto alla Francia
L'Europa condanna la decisione di vietare la coltivazione del mais MON8100

La Francia sugli Ogm ha sbagliato. Oggi la Corte europea di Giustizia ha dato torto al paese transalpino sul divieto di coltivazione del mais MON810 che era stato vietato nel 2010. E non solo in Francia. Coltivare quella pianta Ogm era vietato in altri sei paesi (Germania, Ungheria, Grecia, Lussemburgo, Austria e Bulgaria).
La sentenza nasce dal ricorso della Monsanto e di altre produttrici di Ogm contro il governo Francese che secondo i giudici della Corte con sede in Lussemburgo avrebbe preso di sua iniziativa una clausola di salvaguardia senza rispettare tutte le condizioni della normativa europea.
Infatti è possibile prendere una misura di salvaguardia contro gli Ogm solo se è provato un scientificamente l'impatto negativo sulla salute e sull'ambiente.
"Le valutazioni della Corte si basano su obiezioni formali che non modificano il fatto che la Francia e gli altri sei Stati europei che stanno vietando la coltivazione del MON810 - scrive Greenpeace in un comunicato - hanno il diritto legale di farlo, sulla base delle preoccupazioni di carattere scientifico in merito alla sicurezza di questo Ogm. Per questo invitiamo la Francia a perfezionare i tecnicismi del bando il prima possibile" afferma Federica Ferrario, responsabile campagna ogm di Greenpeace.
Esultano invece i favorevoli agli Ogm, «La Corte europea di giustizia- Carel du Marchie Sarvaas, direttore di EuropaBio, associazione delle bioindustrie europee- ha emesso un verdetto chiaro: gli Stati dell'Ue non possono proibire le coltivazioni Ogm basandosi sui miti o sui "sentito dire"», dice du Marchie Sarvaas. «Gli scienziati europei hanno dimostrato più volte che le coltivazioni Ogm non rappresentano alcun pericolo per la salute e l'ambiente».

08 settembre 2011



Ogm e miele, la Corte europea vieta la vendita
Sentenza della Corte di Giustizia: miele e polline contenenti tracce di Organismi gm non possono essere commercializzati senza autorizzazione

In un periodo di calma piatta sul fronte delle controversie sugli agrofarmaci, probabilmente perché il nuovo regolamento non è ancora entrato nel vivo, questa volta ci soffermiamo su di una controversia tra un apicoltore amatoriale che ha denunciato l'amministrazione della Baviera, colpevole di aver contaminato il miele di Herr Bablok (così si chiama il denunciante) con il polline proveniente dal mais Ogm, coltivato a scopo sperimentale nei campi vicini agli alveari.
Il solerte apicoltore, preoccupato dalle analisi che hanno evidenziato tracce di Dna Ogm (proveniente dal Mais MON 810, resistente alla piralide) nel polline e nel miele dei propri alveari, nel dicembre del 2009 ha fatto causa all'amministrazione del Land in quanto riteneva che questo tipo di contaminazione avrebbe impedito la commercializzazione dei propri prodotti.
Secondo la normativa vigente, alimenti Ogm derivati da Ogm o contenenti ingredienti derivati da Ogm, non possono essere immessi in commercio senza autorizzazione. Le autorità tedesche, per superare l'empasse causato dalla difficoltà di definire correttamente il polline che aveva contaminato il miele, hanno chiesto lumi alla Corte di Giustizia europea, che si è pronunciata lo scorso 6 settembre1.
Il massimo organo giudiziario europeo ha confermato che il polline proveniente da organismi Ogm, avendo perso ogni capacità riproduttiva, non può essere considerato un Ogm, ma che inequivocabilmente deve essere considerato "ingrediente prodotto a partire da Ogm” e i prodotti alimentari, come il miele appunto, che contengono “ingredienti prodotti a partire da Ogm”, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
Il provvedimento recita infatti che “gli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da Ogm” sono soggetti ad autorizzazioni e controlli.
La Corte ha sentenziato anche che l'obbligo di autorizzazione rimane anche se la contaminazione è accidentale e prescinde dalle quantità in gioco, in quanto non sono previste soglie di esenzione come per l'etichettatura dei prodotti.
Ovviamente questa causa, ai limiti del surreale, non è importante per i suoi risvolti economici, ma in quanto precedente in grado di condizionare i futuri sviluppi degli Ogm in Europa.
La sentenza della Corte, per quanto apparentemente scontata, conferma la posizione estremamente cauta dell'Europa in materia di sicurezza alimentare, da sempre in eterno conflitto con il pragmatismo americano, pur supportato da numerose valutazioni dell'Efsa a conferma della sicurezza degli Ogm2, che sicuramente avrebbe visto di buon occhio la fissazione di una soglia al di sotto della quale qualunque alimento contaminato da Ogm o da “ingredienti prodotti da Ogm” sarebbe stato esentato dall'autorizzazione e dai controlli, diventando di fatto “invisibile”.
Per saperne di più
“EFSA - Scientific Opinion of the GMO Panel: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a fronte di una richiesta della Commissione relativa alla clausola di salvaguardia invocata dalla Grecia ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e dell’articolo 18 della direttiva 2002/53/CE[1]”, n.d. http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/411.htm.
“EFSA - Scientific Opinion of the GMO Panel: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati concernente una richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza degli alimenti e degli ingredienti alimentari derivati dal mais geneticamente modificato MON 863 e MON 863 x MON 810 resistente agli insetti, per il quale è stata presentata dalla Monsanto una domanda di immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (Domanda n. EFSA-Q-2003-121)”, n.d. http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/50.htm.
“EFSA - Scientific Opinion of the GMO Panel: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO) in relazione alla clausola di salvaguardia invocata dall’Ungheria ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE”, n.d. http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/228.htm.
“EFSA - Scientific Opinion of the GMO Panel: Sintesi del parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito ad una domanda (riferimento EFSA-GMO-BE-2004-07) della Monsanto relativa all’immissione in commercio di mais geneticamente modificato protetto dagli insetti e tollerante ai glifosati MON863 x MON810 x NK603, per uso alimentare umano ed animale, e per importazione e trattamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003”, n.d. http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/256.htm.
 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)6 settembre 2011 (*)«Alimenti geneticamente modificati – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Artt. 2 4 e 12 – Direttiva 2001/18/CE – Art. 2 – Direttiva 2000/13/CE – Art. 6 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Art. 2 – Prodotti apicoli – Presenza di polline di varietà vegetali geneticamente modificate – Conseguenze – Immissione in commercio – Nozioni di “organismo” e di “alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati”» (n.d.).
1SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)6 settembre 2011 (*)«Alimenti geneticamente modificati – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Artt. 2 4 e 12 – Direttiva 2001/18/CE – Art. 2 – Direttiva 2000/13/CE – Art. 6 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Art. 2 – Prodotti apicoli – Presenza di polline di varietà vegetali geneticamente modificate – Conseguenze – Immissione in commercio – Nozioni di “organismo” e di “alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati”». 
2“EFSA - Scientific Opinion of the GMO Panel: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a fronte di una richiesta della Commissione relativa alla clausola di salvaguardia invocata dalla Grecia ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e dell’articolo 18 della direttiva 2002/53/CE[1]”; “EFSA - Scientific Opinion of the GMO Panel: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati concernente una richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza degli alimenti e degli ingredienti alimentari derivati dal mais geneticamente modificato MON 863 e MON 863 x MON 810 resistente agli insetti, per il quale è stata presentata dalla Monsanto una domanda di immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (Domanda n. EFSA-Q-2003-121)”; “EFSA - Scientific Opinion of the GMO Panel: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO) in relazione alla clausola di salvaguardia invocata dall’Ungheria ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE”; “EFSA - Scientific Opinion of the GMO Panel: Sintesi del parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito ad una domanda (riferimento EFSA-GMO-BE-2004-07) della Monsanto relativa all’immissione in commercio di mais geneticamente modificato protetto dagli insetti e tollerante ai glifosati MON863 x MON810 x NK603, per uso alimentare umano ed animale, e per importazione e trattamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003.”

8 set 2011



Stop al miele contaminato da pollini OGM in Europa

La Corte di Giustizia europea ha stabilito che la vendita di miele o derivati contenenti tracce di polline modificato geneticamente potrà avvenire solo a seguito di una particolare autorizzazione. La presenza di sostanze OGM, inoltre, dovrà essere espressamente dichiarata nell’etichetta del prodotto.
La sentenza giunge dopo l’appello presentato da un apicoltore tedesco, che aveva scoperto, in un campione del proprio miele, residui di DNA e proteine provenienti da polline di mais transgenico. Il granturco di varietà MON810 veniva coltivato dal colosso delle biotecnologie Monsanto in alcuni terreni molto vicini all’azienda agricola, ed evidentemente le api ne avevano raccolto del nettare, con polline OGM annesso.
Di qui, per evitare ripercussioni legate alla commercializzazione del miele con tracce di materiale transgenico, la decisione di ricorrere alla Corte di Giustizia, che ora ha espresso il suo parere. Secondo il giudice, anche se il miele in questione non rientra in senso stretto nella nozione di OGM (perché è contaminato per via indiretta), ricade nell’applicazione del regolamento europeo in materia di prodotti alimentari transgenici, e quindi non può essere messo sul mercato senza una specifica autorizzazione.
Soddisfazione per la sentenza è stata espressa dalla Coldiretti, concorde con la Corte del Lussemburgo nell’affermare che, in presenza di materiale geneticamente modificato, l’autorizzazione debba essere richiesta “indipendentemente dal fatto che tale materiale sia stato incluso intenzionalmente o meno”.
La coltivazione di un campo Ogm è in grado di determinare la contaminazione del miele attraverso il trasporto del polline da parte delle api, – osserva l’associazione – rendendo necessaria in ogni caso una specifica autorizzazione per la messa in vendita, a prescindere dalla proporzione di materiale geneticamente modificato contenuta nel prodotto di cui trattasi.
Perché scatti la necessità del nulla osta, infatti, basta che nel prodotto siano presenti anche minime tracce di materiale OGM. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, l’obbligo di richiedere l’autorizzazione prima della vendita esiste «a prescindere dalla percentuale di materiale geneticamente modificato contenute nel prodotto in questione».

9 settembre 2011 14:53

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