Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/8, http://veritaevita.blogspot.com/
Siamo giunti alle dichiarazioni
anticipate di trattamento per le quali la Camera ha apportato modifiche davvero
rilevanti. Giunti a questo punto dell’esame del progetto, tuttavia, possiamo
comprendere che le DAT non sono affatto centrali nella regolamentazione
complessiva, in particolare rispetto ai timori di una legalizzazione
dell’eutanasia.
La Camera dei Deputati ha scelto
con decisione la strada della non vincolatività delle Dichiarazioni Anticipate
di trattamento. La parola chiave per definire il contenuto delle DAT è
“orientamenti”: non più "volontà espresse" o "indicazioni"
del dichiarante, ma, appunto, "orientamenti".
Di conseguenza il fiduciario
nominato nelle DAT non può più instaurare una controversia contro il medico
curante per far rispettare le disposizioni anticipate (abrogazione
dell’articolo 7 c. 3). Il fiduciario continua, quindi, a “controllare”
l’operato dei medici: ma – qui è la modifica sostanziale apportata dalla Camera
– il medico curante, se non vuole seguire gli orientamenti espressi nelle DAT,
deve solo "sentirlo"ed è tenuto ad “esprimere la sua decisione
motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica”.
Quindi - almeno sembra - è il medico che decide.
La Camera, inoltre, ha limitato
l’ambito di applicazione delle DAT: ora “la dichiarazione anticipata di
trattamento assume rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi
nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento
sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale
integrativa sotto-corticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo
riguardano”. Questa condizione è accertata da un collegio medico appositamente
formato.
Per chi teme la legalizzazione
dell’eutanasia, in realtà, questa restrizione non tranquillizza: il paziente
potrebbe essere stato interdetto assai prima e quindi, se le DAT non trovano
applicazione, saranno le decisioni del tutore ad esserlo: e si sono visti nei
precedenti post i rischi connessi.
Ma è vero che le DAT contengono
solo “orientamenti” che il medico può seguire o meno?
Se fosse così, perché allora
mantenere tutta la complessa regolamentazione? Perché spendere soldi per
istituire il Registro Nazionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento?
E perché negare ogni efficacia a
dichiarazioni rese in forma diversa (art. 4 c. 2: “Eventuali dichiarazioni di
intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi
previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati
ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto”)? Pensiamo quanto è
difficile manifestare con precisione e con completezza il nostro pensiero con
un atto scritto e a persone a noi estranee; se davvero dovessimo manifestare i
nostri “orientamenti” e i nostri desideri su come essere curati in un futuro
incerto e lontano, non lo faremmo molto meglio “a voce”, parlando con i nostri
parenti più stretti, o con il coniuge o con l’amico più caro? Ma la legge ci
imporrà di firmare un atto scritto e di farlo “esclusivamente” presso il medico
di medicina generale che contestualmente le sottoscriverà. Per di più
quell’atto scritto avrà valore solo per cinque anni e, quindi, dovrà essere
rinnovato ogni quinquennio.
Vedremo nel prossimo post che
questi dubbi hanno una risposta: in realtà - nella loro funzione essenziale di
permettere l'eutanasia passiva del paziente incosciente - le DAT rischiano di
essere ritenute vincolanti.
Giacomo Rocchi
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