DIRITTI FIN DAL CONCEPIMENTO E RISPETTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA - Il
prof. Cesare Mirabelli spiega le basi del diritto alla vita, di Antonio Gaspari
ZI12022005 - 20/02/2012
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ROMA, lunedì, 20 febbraio 2012
(ZENIT.org).- L’introduzione nelle legislazioni nazionali e internazionali del
riconoscimento della persona fin dal concepimento e il rispetto dell’obiezione
di coscienza per tutti coloro che non intendono partecipare all’interruzione
volontaria di gravidanza, sono due temi di scottante attualità
In una intervista pubblicata da
“Si alla Vita” (febbraio n.,2/2012) il prof. Cesare Mirabelli, noto giurista
italiano, già Presidente della Corte costituzionale ha spiegato quali sono le
basi del diritto alla vita e all’obiezione di coscienza.
Da più parti in Europa e nel mondo ci sono richieste per precisare
nelle legislazioni nazionali e internazionali che la vita inizia fin dal
concepimento. Qual è il suo parere in proposito?
Mirabelli: La legislazione
italiana nella legge 194, pur soffrendo di distorsioni , afferma che lo Stato
garantisce e tutela la vita umana dal suo inizio, che significa fin dal
concepimento.
Questo significa che il diritto
alla vita è essenziale, e potrebbe essere rafforzato da una affermazione
costituzionale. Se dovessi preferire un espressione non userei “persona”, ma
affermerei la tutela della vita il diritto alla vita fin dal concepimento.
Difesa della dal concepimento fino alla morte naturale. Questo potrebbe essere
un punto di riferimento internazionale.
Sono favorevole affinché
l’espressione tecnica va riaffermata rendendo esplicito che il diritto
dell’essere umano fin dal concepimento
La nuova Costituzione Ungherese
afferma che "Ognuno ha diritto alla vita e alla dignità umana. La vita del
feto è protetta fin dal concepimento".
Mirabelli: La nuova costituzione
ungherese ha una dizione corretta perché il concepito ha un diritto alla
nascita, gli appartiene un diritto alla vita. Questa è una concezione corretta,
il concepito ha un diritto alla vita.
il diritto alla vita del
concepito dovrebbe essere l’elemento che dovrebbe essere portato avanti in una
discussione costituzionale o nella impostazione di trattati internazionali .
Questa affermazione ha suscitato
tante polemiche. Alcuni temono che introdurre questo concetto metterebbe in
discussione tutte le leggi che autorizzano l’interruzione volontaria di
gravidanza.
Mirabelli: In molte legislazioni
si difende la vita fin dal concepimento.. Il Codice Civile brasiliano prevede
la personalità del concepito. E’ chiaramente scritto che"La personalità
civile della persona comincia con la nascita con vita; però la legge garantisce
i diritti del nascituro fin dal concepimento” (Codice Civile art. 2). Questo
concetto risponde ad una tradizione che è presente anche nella scuola
“romanistica”. Credo quindi che sarebbe opportuno che ci sia un rafforzamento
costituzionale e internazionale in merito al riconoscimento dei diritti fin dal
concepimento. Per quanto riguarda le legislazioni che autorizzano
l’interruzione volontaria di gravidanza,almeno per legge italiana, il
fondamento giuridico si basa sulla tutela della vita del nascituro sulla tutela
della vita e della salute della madre. Il fatto che poi nella pratica non sia proprio
così, non può cancellare i fondamenti della legge.
C’è una grande discussione circa
il diritto all’obiezione di coscienza. La legge 194 prevede l’obiezione di
coscienza, ma diverse direzioni sanitarie stanno facendo pressioni sui medici,
in particolare sui cardiologi che devono sottoscrivere le procedure per
l’intervento.
Mirabelli: Secondo la legge 194,
non può esserci un obbligo di partecipazione a tutte le fasi che riguardano e
sono preordinate all’interruzione volontaria di gravidanza. il vincolo riguarda
l’assistenza successiva all’intervento e le emergenze nei casi in cui la vita
della madre è in pericolo.
La legge protegge in maniera
ampia l’obiezione di coscienza. Non ci può essere un interpretazione
restrittiva alla legge perché il diritto all’obiezione di coscienza tutela un
diritto fondamentale della persona, perciò tutte le attività che sono collegate
all’interruzione volontarie di gravidanza non possono essere richieste a chi ha
professato l’obiezione di coscienza.
La legge dice espressamente che
il personale sanitario e chi lavora nelle attività ausiliarie non è temuto a
prender parte alle procedure che sono indicate per interventi di interruzione
volontaria di gravidanza.
Le procedure sono tutte quelle
preordinate per l’intervento. Al cardiologo sono richieste una serie di
pratiche preordinate per permettere l’intervento di interruzione volontaria di
gravidanza.
Inoltre il diritto all’obiezione
di coscienza non può essere ristretto o riconosciuto solo ad alcuni,
discriminando altri.
A questo proposito all’articolo 9
della Legge 194/78 è scritto che: “l'obiezione di coscienza esonera il
personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle
procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a
determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente
e conseguente all'intervento”.
La legge precisa che “ il
personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie può sollevare obiezione
di coscienza con preventiva dichiarazione che deve essere inviata al
Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL territorialmente competente e deve
contenerne la volontà”.
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