martedì 18 ottobre 2011


Avvenire.it, 18 ottobre 2011, CORTE DI GIUSTIZIA - La Ue: no alla distruzione di embrioni umani per brevetti

È vietato brevettare medicinali ricavati da cellule staminali con procedimenti che comportano la distruzione degli embrioni umani. Lo stabilisce una sentenza della Corte di giustizia della Ue, che si è espressa sul caso di un trattamento che combatte il morbo di Parkinson brevettato dal ricercatore tedesco Oliver Brustle. In particolare la Corte rileva che deve essere riconosciuta la qualifica di embrione umano anche all'ovulo non fecondato, sia quando in esso sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura, sia quando esso sia stato indotto a dividersi per partenogesi "dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano".

Il professor Brustle nel 1997 aveva brevettato sul procedimento di una cura che si fonda sull'uso di cellule progenitrice neurali isolate e depurate ricavate da cellule staminali embrionali umane allo stadio iniziale di blastocisti, ovvero a circa 5 giorni dalla fecondazione. Su domanda presentata da Greenpeace l'ufficio Brevetti tedesco annullò la registrazione. Il medico sostenne in appello che non si poteva parlare di embrioni umani per le cellule staminali in stadio di blastocisti.

Nel 2009 la Corte di Cassazione federale ha adito la Corte di Lussemburgo per una interpretazione della nozione di "embrione umano" nella direttiva europea sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche che vieta la possibilità di sfruttare commercialmente le procedure ed i medicinali ricavati distruggendo embrioni umani.

"Non escludere dalla brevettabilità una tale invenzione - ha scritto oggi la Corte Ue - avrebbe la conseguenza di consentire di eludere il divieto di brevettabilità mediante una abile stesura della rivendicazione".
ECCO IL TESTO DELLA SENTENZA
la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L'articolo 6, numero 2, lettera c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che: costituisce un «embrione umano» qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi;

 spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca un «embrione umano» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44.

2)      L’esclusione dalla brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 riguarda altresì l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di un brevetto.
3)      L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 esclude la brevettabilità di un’invenzione qualora l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell’insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l’utilizzazione di embrioni umani.

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