NOZZE GAY/ 1. Mirabelli: la Costituzione ci
salva dai "cattivi principi" dell'Europa, INT. Cesare Mirabelli, giovedì
15 marzo 2012, http://www.ilsussidiario.net
Si aprono le polemiche dopo che
il Parlamento europeo ha votato a maggioranza l'approvazione della risoluzione
sulla Parità di diritti fra uomo e donna. Polemiche che non riguardano
certamente quello che la risoluzione indica nel suo titolo, e cioè la parità di
trattamenti e la non discriminazione nei confronti delle donne. Quello che ha
suscitato clamore portando i rappresentanti del Partito popolare a votare
contro tale risoluzione (ma ci sono stati voti contrari anche nello
schieramento di centro sinistra) è un punto, il punto sette compreso nel testo
del documento. In tale punto si esprime "rammarico per l'adozione da parte
di alcuni Stati di definizioni restrittive sulla famiglia con lo scopo di
negare la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso e ai loro
figli". Un giudizio forte, che condanna tutti quei Paesi come l'Italia che
non riconoscono le unioni e tanto meno
il matrimonio fra omosessuali. La risoluzione come detto è passata a
maggioranza, ma il dibattito è appena cominciato. Quello che ci si chiede è se
sia vincolante per i singoli Paesi tale giudizio e perché averlo inserito in un
documento che trattava, almeno apparentemente, tutt'altro argomento.
Secondo Cesare Mirabelli, docente
di Diritto costituzionale nella Pontificia Università Lateranense di Roma, ci
troviamo davanti a un documento di carattere politico. "La stessa
espressione di rammarico usata nel testo" spiega Mirabelli "è una
espressione puramente politica che giudica l'ipotesi di famiglia basata sul
matrimonio come lo prevede la nostra Costituzione". Quando si parla di
discriminazione, si chiede Mirabelli? Una discriminazione non discende
necessariamente al riconoscimento o alla creazione di un matrimonio fra
omosessuali: "La nostra Costituzione è ugualmente ispirata a un principio
straordinariamente forte di uguaglianza eppure non prevede, anzi non permette
tali matrimoni. Nonostante ciò non si può dire che la nostra Costituzione sia
lesiva del principio di uguaglianza".
Professore, la risoluzione votata
dal Parlamento europeo apre molti interrogativi. Dal punto di vista
legislativo, ad esempio, essa è vincolante?
Assolutamente no. Individua un
orientamento, ma non è un atto in alcun modo vincolante. Non lo è per sua
natura, ma non lo è anche per l'andamento, il motivo che la ispira.
In che senso? Di fatto, quello
che è in discussione è un punto, il 7, di un paio di righe all'interno di un
testo molto ampio e complesso.
Infatti. Colpisce l'inserimento
di questo tema, il matrimonio fra omosessuali, in un contesto che invece per
altri aspetti è positivamente interessante nei suoi contenuti: si parla di
eguaglianza fra uomo e donna, di garanzie nel mondo del lavoro per la donna, di
molti aspetti di carattere sociale. Ci sono invece alcuni punti che sembrano
introdotti un po' forzatamente in questo ambito e secondo una linea culturale
che vede l'identità di genere come un elemento di rottura della diversità dei
sessi, attribuendo rilievo a questo elemento di carattere non biologico.
Una specie di azione di disturbo
messa lì bellamente, per provocare, si direbbe.
Personalmente richiamerei
l'attenzione anche sul punto 5 del testo nel quale si dà una lettura direi puntuale. Si invita cioè la commissione
di Stati membri a elaborare proposte per il riconoscimento reciproco delle
unioni civili tra i Paesi in cui vige una legislazione in materia.
Non l'Italia, ad esempio, che non
ha legislazione del genere.
No, solo laddove questa unione è
riconosciuta, dove sono riconosciute le famiglie omosessuali. Viene cioè detto
che bisogna garantire l'uguaglianza di trattamento in singoli aspetti, ma solo
tra i Paesi in cui vige legislazione in materia, quei Paesi dove c'è
riconoscimento della famiglia omosessuale e delle unioni civili. Attenzione,
perché anche qui non si parla di matrimonio fra omosessuali: si parla di unioni
civili e famiglie omosessuali con una diversità lessicale.
Torniamo al punto 7, quello
maggiormente contestato.
Nel punto 7 si tocca il tema
della famiglia e non il matrimonio fra omosessuali. Si parla della
considerazione della famiglia e la negazione di tutela giuridica alle coppie
dello stesso sesso e ai loro figli. Qui però è da precisare anche qualcosa di
diverso: la filiazione naturale è filiazione
della coppia quando vi è una capacità naturale.
E si parla di negazione di tutela
giuridica.
C'è la considerazione e l'ipotesi
che venga negata la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso, ma ciò non
significa necessariamente riconoscere un matrimonio tra coppie dello stesso
sesso. C'è infarti una molteplicità di rapporti che possono avere una autonoma
rilevanza come quelli tra coppie dello stesso sesso.
Sembra di capire dalle sue parole
che oltre all'inserimento di un punto che centrava poco o niente con il
documento originale, qualcuno abbia cantato vittoria senza averne motivo.
Diciamo che questo punto 7
manifesta un indirizzo culturale preciso, ma che come documento non è
vincolante. Ha degli aspetti di ambiguità, non obbliga nessuno a riconoscere le
unioni gay e prevede che laddove i Paesi riconoscono le unioni civili ci sia
una parità di trattamento e di riconoscimento al di là del diritto del proprio
Paese. Su questo argomento c'è già una giurisprudenza delle Corti di giustizia
dell'Unione europea.
E il rammarico espresso?
L'espressione di rammarico è una
espressione puramente politica nell'ipotesi in cui ci sono non ipotesi
restrittive di famiglia, ma ipotesi di famiglia basata sul matrimonio come la
nostra Costituzione prevede. Esprime in sostanza, questo punto 7, un indirizzo
culturale che si sta manifestando in più Paesi, ma non presuppone un
riconoscimento del matrimonio tra omosessuali. Dà rilievo alle coppie e alle
unioni civili e sotto questo aspetto sollecita una disciplina di questo
fenomeno.
In un altro passaggio però
l'assemblea europea ricorda che il diritto va applicato senza discriminazione
sulla base di sesso o orientamento sessuale in conformità della Carta dei diritti
fondamentali, Carta firmata anche dal nostro Paese. Ciò ci sottopone a qualche
altra forma di vincolo?
Qui entriamo in un terreno di
interpretazione più delicato, perché certamente non ci possono essere
discriminazioni sulla base del sesso e sulla base del orientamento sessuale. Si
tratta però di intendersi cosa significa questo aspetto.
Cioè?
Quando si può dire che c'è una
discriminazione? Non ne discende necessariamente il riconoscimento e la
creazione di un matrimonio fra omosessuali. La nostra Costituzione è ugualmente
ispirata a un principio straordinariamente forte di uguaglianza eppure non
prevede, anzi non permette questo tipo di matrimonio. Ma non si può dire che la
nostra Costituzione sia lesiva del principio di uguaglianza.
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