12 luglio 2012 - IL GIURISTA - Eusebi: «Una legge non costituzionale», Nello
Scavo, http://www.avvenire.it
«La disciplina normativa
manifesta risvolti particolari e drammatici nel caso di condanna all’ergastolo:
si verrebbe infatti a configurare l’unica ipotesi, nell’ordinamento penale
vigente, in cui l’ergastolo risulterebbe insuscettibile di permettere non soltanto
il fine pena, ma addirittura qualsiasi mutamento del regime di esecuzione».
Luciano Eusebi, docente di Diritto Penale alla Cattolica di Milano, è uno tra i
giuristi che vorrebbero riaprire il dibattito sul tema dell’ergastolo, e in
particolare di quello "ostativo".
Professore, ammetterà che stiamo
parlando di protagonisti di crimini gravissimi.
Non si trascura certamente la
gravità dei delitti ricompresi nella norma in questione e per i quali sia stata
inflitta una condanna all’ergastolo, né si discute dell’esigenza di valutare,
ai fini della concessione di determinati benefici, l’atteggiamento del detenuto
verso il patto di fedeltà che lo abbia legato a una data organizzazione
criminosa. Ciò che viene in considerazione, piuttosto, è l’impossibilità,
derivante dalla richiamata lettura dell’impianto normativo, di operare un
qualsiasi giudizio rilevante per il diritto circa gli eventuali percorsi
risocializzativi dei condannati all’ergastolo i quali non abbiano
"collaborato". Anche se un’auspicabile interpretazione della legge
94/2009 potrebbe aprire all’applicabilità di alcuni, almeno, fra quei
cosiddetti benefici.
Perché la costruzione normativa
così come s’è applicata finora non la convince?
La presunzione di non avvenuta
rieducazione per il mero persistere della condotta "non collaborante"
è in palese contrasto col rilievo che dev’essere attribuito al conseguimento
del fine rieducativo della detenzione (art. 27, comma 3 della Costituzione).
Ciò tanto più nel caso in cui la scelta di non collaborare sia riferita a
vicende criminose ormai del tutto concluse nel tempo e abbia la motivazione del
non guadagnare opportunisticamente propri vantaggi, con la privazione della
libertà di persone non più legate a quelle attività criminose. Oppure, quando
la non collaborazione sia ricollegabile al pericolo concreto di ritorsioni
irrimediabili verso i familiari dell’eventuale dichiarante.
Cos’altro non va?
È incomprensibile la disparità di
trattamento in rapporto alle normative che solo pochi anni orsono attribuirono
rilievo premiale – senza esigere alcuna collaborazione di giustizia – a
condotte di dissociazione da attività criminose (e in particolare dal terrorismo).
Peraltro, prese di posizione dissociative credibili potrebbero essere
riscontrate anche tra condannati all’ergastolo "non collaboranti".
Del resto non favorire, rendendoli irrilevanti per il detenuto, percorsi di
effettiva rottura con l’attività criminale non giova alla prevenzione.
Messa così, non le sembra una
sofisticata tortura psicologica per costringere il detenuto a vuotare il sacco?
Ribadisco che non potrà mai
ritenersi costituzionalmente ammissibile un regime giuridico che annulli gli effetti
di una rieducazione effettivamente realizzatasi. Che d’altra parte l’attività
collaborativa non costituisca necessariamente un indizio di avvenuta
rieducazione (e, pertanto, non risulti indispensabile a quel fine) viene
riconosciuto dalla stessa suprema Corte. Altro, comunque, è premiare la
collaborazione, altro è sanzionare la "non collaborazione". C’è poi
un altro aspetto con risvolti drammatici.
Quale?
Il fatto che la disciplina per
questo tipo di ergastolo finirebbe per presupporre in modo implicito un
ordinamento penale il quale sia esente, senza eccezione, da errori giudiziari,
come invece risulta smentito, per esempio, nella vicenda relativa ai tragici
fatti di via d’Amelio a Palermo. In caso di errore sarebbe a priori impossibile
per il condannato innocente una collaborazione di giustizia veritiera e dunque
la modificazione del regime esecutivo, nonché, di conseguenza, il fine pena.
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