DIBATTITO/ Habermas, la libertà e l'Europa dei giudici - Guido Piffer,
Tomaso Emilio Epidendio, Giuseppe Ondei - lunedì 10 settembre 2012 - http://www.ilsussidiario.net
In alcuni saggi, recentemente
tradotti in Italia e raccolti sotto il titolo Questa Europa è in crisi, Juergen
Habermas ha delineato un interessante quadro di quanto sta accadendo oggi tra i
Paesi dell’Unione europea. A seguito della grave crisi finanziaria mondiale,
infatti, si è determinato un meccanismo per il quale i capi di governo dei
singoli Stati sono spinti a formare, nei vari parlamenti nazionali, delle
maggioranze che consentano loro di ottemperare a quanto già concordato con i
loro colleghi a Bruxelles, in sede di Consiglio europeo, tutto ciò al fine di
accedere ad aiuti economici da parte dell’Unione. Il Consiglio europeo,
richiedendo come condizione di accesso agli aiuti l’adozione di determinate
politiche in tutte quelle materie (quali la previdenza, l’educazione, il
mercato del lavoro, la sanità) che possono avere influenza sulle capacità
concorrenziali delle singole economie nazionali, finisce per imporsi su questioni
di competenza dei parlamenti nazionali che, di fatto, vengono esautorati,
dovendo operare sotto la sanzione (non giuridica) della negazione degli aiuti
economici. Ad avviso di Habermas questo costituisce una “specie di federalismo
esecutivo di un Consiglio europeo auto-investitosi di autorità”, tale da
rappresentare un modello di esercizio del potere diverso da quello democratico,
un modello cioè di “esercizio post-democratico del potere” a livello
transnazionale.
Forse le cose sono addirittura
peggiori rispetto a quanto così rappresentato, perché le stesse decisioni del
Consiglio europeo appaiono in qualche modo connesse a quelle di altre
istituzioni (la Banca centrale europea, il Fondo monetario internazionale) o
addirittura di enti, o di Paesi estranei all’Unione europea, con un forte
potere finanziario e con imponenti interessi da salvaguardare nel mercato
globale dell’economia, così da rappresentare un esercizio del potere ancor più
“postdemocratico” di quanto già non sembri. Inoltre, tale forma di
esautorazione dei parlamenti nazionali finisce per operare solo a discapito
degli Stati con economie deboli, per i quali gli aiuti sono indispensabili,
contribuendo così a determinare una divisione, certamente estranea alle
previsioni dei Trattati dell’Unione, tra Paesi bisognosi (a economia debole) e
Paesi egemoni (a economia forte), con subordinazione dei primi ai secondi.
A fronte di quello che è stato
efficacemente chiamato, dallo stesso Habermas, uno “svuotamento
intergovernativo” (e forse anche interfinanziario) della democrazia, hanno
ripreso fiato due opposti schieramenti: da un lato, gli euro-scettici
sostenitori degli “Stati nazionali” e, dall’altro, gli euro-entusiasti
sostenitori della tesi federalista europea, quella della nuova Costituzione degli
“Stati Uniti d’Europa”. Entrambe le vie sono state correttamente giudicate
fallimentari.
La prima per ragioni più semplici
e immediate: infatti i mercati finanziari, e in generale tutti i sistemi
funzionali oltrepassanti i confini nazionali, creano problemi e pongono
questioni che i singoli Stati, con la loro limitata competenza territoriale,
non possono più dominare. A che servirebbe, infatti, una regolamentazione dei
mercati finanziari in un singolo Stato se il mercato da disciplinare per
ottenere effetti positivi oltrepassa i confini nazionali? E’ evidente, quindi,
che l’uscita dall’Europa e il ritorno al “bel tempo antico” dello statalismo
rappresentano poco più che una illusoria mistificazione.
La seconda via, quella federale
europea, è altrettanto illusoria, anche se per ragioni più complesse. A
differenza di quanto accade in uno Stato federale, fra i cittadini dell’Unione
non esiste ancora quella “solidarietà [civica]… necessaria per il formarsi di
una volontà politica comune” che possa legittimare il potere di decisione
ultima di uno Stato federale, cioè quello di modificare autonomamente le
proprie competenze a scapito degli Stati membri (la cosiddetta
“Kompetenz-Kompetenz”, competenza sulla competenza); d’altro canto, all’Unione
sono stati bensì trasferiti diritti di sovranità statale (cioè, approssimando,
le decisioni in taluni campi), ma gli Stati membri hanno conservato il
monopolio del potere (cioè, semplificando, l’esecuzione tramite i propri
apparati amministrativi). Conseguentemente, una trasformazione dell’Unione
europea in senso federalista sarebbe priva di base sostanziale (la solidarietà
civica) e troppo costosa e complessa (in relazione all’apparato amministrativo
che dovrebbe essere costruito) per essere ritenuta concretamente attuabile.
L’unica via d’uscita sarebbe,
quindi, rappresentata da una nuova “democrazia transnazionale” che dovrebbe
sorgere dall’Europa post Trattato di Lisbona, in cui la crescente fiducia
reciproca dei popoli europei sviluppi una forma di solidarietà civica tra i
cittadini dell’Unione che porti a quella che, sempre Habermas, chiama
“democratica ratificazione del potere politico”, cioè che porti i cittadini dei
vari Stati ad accettare il diritto dell’Unione perché sentito come “giusto”, in
quanto posto democraticamente, e non perché subito, in quanto assistito da
sanzioni.
In realtà, se è pur vero che i
timori prodotti dalla situazione economica rendono i problemi dell’Europa più
fortemente presenti alla coscienza delle popolazioni, questo non sembra affatto
aver indirizzato verso una accentuata solidarietà, quanto piuttosto verso una
crescente ostilità e diffidenza tra i popoli medesimi, che contrappone i popoli
dei Paesi egemoni ai popoli dei Paesi bisognosi di aiuti e, seppure in minor
misura, pone in conflitto questi ultimi tra di loro, in quanto diretti
concorrenti nel veder esaudite le loro richieste di aiuti in competizione le
une con le altre. La direzione che i fatti sembrano prendere non è, quindi,
quella auspicata della “democrazia transnazionale”, ma quella dell’“esercizio
post-democratico del potere”.
Esiste però una “terza via” che
può guidare verso la formazione di una solidarietà europea, quella della
implementazione diretta di diritti fondamentali europei per via
giurisdizionale. Per capirlo occorre osservare come il fatto, apparentemente
tecnico e teorico, dell’attribuzione del monopolio interpretativo del diritto
dell’Unione ad un unico organo giurisdizionale sovranazionale, la Corte di
Giustizia di Lussemburgo, ha già determinato, in primo luogo, l’affermarsi
della tesi del “primato” del diritto comunitario su quello dei singoli Stati e,
in secondo luogo, ha attivato nelle giurisdizioni dei vari Paesi e, in
particolare, in quella italiana, l’obbligo di interpretare il diritto interno
in modo “conforme” a quello dell’Unione europea ovvero di non applicare il
diritto interno insanabilmente in contrasto con quello.
Pertanto, l’obiettivo che appare
ancora lontano (e, al momento, quasi utopico) di costituire, tra i popoli dei
vari Stati, la coscienza comune di essere ad un tempo cittadini dell’Unione
oltre che cittadini del proprio Stato di appartenenza, è invece assai più
vicino tra i giudici appartenenti alle giurisdizioni dei vari Stati che, oltre
ad essere giudici del singolo Stato sono e si sentono anche giudici dell’Unione
europea, pur in un percorso non facile, fatto ancora di alternanza di dialoghi
e conflitti aperti tra le Corti (si pensi alle tensioni con la Corte
costituzionale tedesca o con la stessa Corte costituzionale italiana). Sotto il
vincolo del primato del diritto comunitario così come interpretato dalla Corte
di giustizia, le giurisdizioni dei singoli Stati tendono, perciò, a modellare
il proprio diritto interno in modo da evitare qualsiasi conflitto con il
diritto dell’Unione, ciò anche contrastando le tendenze dei singoli Parlamenti
nazionali (si pensi, ad esempio in Italia, all’avvenuta disapplicazione delle
norme incriminatrici in materia di immigrazione clandestina). Alla mancanza attuale di sufficiente
solidarietà civica tra i popoli degli Stati membri dell’Unione, fa dunque da
contrappeso una già avviata “solidarietà interpretativa” dei giudici, le cui
conseguenze attendono ancora una compiuta valutazione, in termini di vantaggi
che possono apportare e di effetti negativi che possono determinare.
Questa componente giurisdizionale
della struttura dell’Unione, infatti, presenta anch’essa luci ed ombre, ma non
può essere trascurata. Infatti, da un lato, la giurisdizione rappresenta
un’ulteriore aspetto della deriva post-democratica dell’esercizio del potere,
almeno nella misura in cui essa sia considerata costitutivamente a-democratica,
se non addirittura anti-maggioritaria, in quanto posta per garantire da
eventuali abusi del potere delle transeunti maggioranze parlamentari; dall’altro,
tale componente giurisdizionale può anche assurgere a garanzia da quelle forme
post-democratiche di esercizio del potere rappresentate dal “federalismo
esecutivo” di cui sembra essersi fatto promotore il Consiglio europeo (si pensi
all’attesa per il pronunciamento della Corte costituzionale tedesca proprio in
questa materia).
Peraltro, proprio sotto la veste
di questa funzione di garanzia ben possono nascondersi e trovare spazio anche
quei rigurgiti di statalismo nazionale che nulla hanno a che vedere con le
preoccupazioni per la deriva post-democratica dell’Unione europea.
Essenziale per comprendere le
potenzialità presenti e future della componente giurisdizionale in questa
Europa in crisi è, però, la questione dell’“interpretazione”, poiché è
attraverso l’interpretazione delle norme comunitarie da parte della Corte di
Giustizia e delle sentenze di questa, e delle disposizioni interne da parte dei
giudici dei singoli Stati, che operano le giurisdizioni ed è, pertanto,
attraverso lo strumento interpretativo che esse esercitano il loro potere.
Estremizzando e semplificando il
problema è questo: se la concezione di fondo dell’interpretazione è quella
“cognitiva”, per cui a ciascuna disposizione normativa sono attribuibili solo
alcuni significati, che preesistono all’attività di interpretazione e che il
giudice deve solo scoprire, allora il ruolo del giudice sarà inevitabilmente
più ristretto, dovendosi limitare a riconoscere tali significati, che sono
quelli corrispondenti alle decisioni assunte da chi ha emanato quella
disposizione, la sua discrezionalità limitandosi solo a scegliere nel caso ve
ne sia più di uno. Al contrario, se la concezione di fondo dell’interpretazione
è quella “scettica”, per la quale non esiste alcun significato attribuibile
alla disposizione normativa prima dell’avvio dell’operazione di interpretazione
e il significato è solo il prodotto, in certa misura libero, dell’applicazione
della disposizione ad un caso concreto, allora il ruolo del giudice e la sua
attività interpretativa assumono un ruolo più schiettamente “decisionale” o
“creativo”.
Vi sono poi disposizioni, come
quelle in materia di diritti fondamentali, per le quali, più che per altre,
sembrano prevalere, come più adeguate, le concezioni interpretative ad
orientamento “scettico”, che attribuiscono maggiori poteri “creativi” alla
giurisdizione. Se così ci si dovesse orientare, la “comunitarizzazione” della
Carta di Nizza avvenuta con il Trattato di Lisbona e l’elenco di diritti
fondamentali in essa contenuti potrebbero contribuire alla formazione, seppure
nel solo ambito delle materie di rilevanza comunitaria, di un sistema di
garanzie che, sotto l’azione unificatrice della Corte di Giustizia e attraverso
le operazioni di interpretazione conforme e disapplicazione dei giudici dei
singoli Stati, porterebbe ad una prospettiva di giustizia comune da parte dei
cittadini, non in quanto cittadini del singolo Stato, ma in quanto cittadini
dell’Unione, così contribuendo a formare quella consapevolezza di appartenenza
comune (all’Unione europea, grazie alla quale essi possono rivendicare diritti
“giustiziabili”) che costituisce il punto di partenza della solidarietà civica
necessaria alla nuova democrazia transnazionale. Tale prospettiva di giustizia
per i cittadini varrebbe poi nei confronti dei singoli Stati non solo in quanto
tali, ma anche in quanto esautorati delle proprie competenze e costretti ad una
“normazione imposta” da quel federalismo esecutivo che, affermatosi attraverso
il Consiglio europeo, verrebbe poi limitato nello stesso ambito europeo da cui
proviene, attraverso l’opera della giurisdizione (della Corte di giustizia in
cooperazione con i giudici comuni dei singoli Stati), evitando, quindi,
arroccamenti nazionalistici o parzialità di visione dei problemi che eccedono
gli interessi del singolo Stato.
Il pendant di tali vantaggi
sarebbe peraltro rappresentato dalla sovraesposizione di organi, come quelli
giurisdizionali, che attraverso operazioni interpretative assumerebbero in
realtà decisioni politiche, per le quali risulterebbe problematica
l’individuazione di adeguate forme di responsabilità. Inoltre, occorrerebbe
forse distinguere tra giurisdizione e giurisdizione (ad esempio tra Corte
costituzionale e giudice comune, oppure tra Corte di Giustizia e Corte
costituzionale o giudice comune) in ordine alla capacità di assumere tali
decisioni, su tale capacità influendo il modo in cui l’organo giurisdizionale è
stato formato e costituito. Corollario di tale distinzione sulle “capacità”
delle singole giurisdizioni è poi il riflesso sulla natura più o meno
accentrata, o più o meno diffusa del controllo giurisdizionale: l’accentramento
del controllo, assicura certezza e prevedibilità di decisioni giuridiche; la
diffusione del controllo presso qualsiasi giudice apre, invece, ai rischi della
“babele giuridica”.
Non si vuole sostenere, pertanto,
che la “via giurisdizionale” all’Europa rappresenti un vantaggio o sia
preferibile rispetto ad altre soluzioni, ma si intende solo affermare che la
componente giurisdizionale dei processi di assestamento in questa Europa in
crisi è un elemento che svolge e svolgerà un ruolo cruciale, che deve
necessariamente essere preso in seria considerazione, proprio per le luci ma
anche per le ombre che da questo possono provenire. D’altro canto, per capire quale
sarà questo ruolo e come tale “via giurisdizionale” può operare e in parte ha
già operato diventa centrale la “questione dell’interpretazione”.
Come si può vedere, il dibattito
sulla concezione di fondo dell’interpretazione in generale, e dell’interpretazione
giuridica in particolare, rappresenta una sfida culturale che non solo è
gravida di conseguenze pratiche di enorme portata, ma la cui conoscenza è anche
decisiva per chiunque voglia assumere una posizione consapevolmente avvertita
sulle dinamiche europee che, in questo periodo, stanno occupando l’attualità e
preoccupando le coscienze dei singoli: scegliere tra l’una o l’altra concezione
interpretativa, ovvero l’affermazione di questa o di quella, sarà centrale per
gli sviluppi futuri della situazione.
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