COPPIE GAY/ Il giurista: ecco il "golpe" che prepara le
adozioni gay - INT. Alberto Gambino, venerdì 16 marzo 2012, http://www.ilsussidiario.net
Manco a farlo apposta: il giorno
prima il Parlamento europeo, emanando una risoluzione, chiedeva agli Stati
membri che non l’avessero ancora fatto di rimuovere gli ostacoli
all’equiparazione giuridica tra coppie eterosessuali e coppie gay. Il giorno
dopo, ieri, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4184, ha affermato che
una coppia sposatasi in Olanda nel 2002 ha diritto al «trattamento omogeneo a
quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata». Ma attenzione: l’asserzione,
assieme ad altre del medesimo segno, è parte delle motivazioni di una sentenza
che rigetta il ricorso della coppia alla quale il Comune di Latina aveva negato
la trascrizione del certificato di nozze come atto pubblico. Ovvero: l’unione
non può definirsi “matrimonio”. Quindi? Per vederci chiaro abbiamo chiesto un
parere ad Alberto Gambino.
Qual è la sua valutazione? Trova
che la sentenza sia conforme all’orientamento italiano?
La sentenza contrasta con
l’insieme delle norme che, in Italia, disciplina la famiglia. Tali norme sono
composte dalla Carta costituzionale e dal Codice di diritto civile. In entrambi
i casi, troviamo chiarissimi riferimenti legislativi che esplicitano come il
matrimonio sia fondato sulla distinzione tra uomo e donna, e come solo a tale
forma di unione possa esser data rilevanza costituzionale di rango superiore
alle altre, in quanto l’unica dalla quale possano nascere figli.
Eppure, la sentenza non nega
l’attribuzione del termine matrimonio alle sole coppie eterosessuali. Si limita
a dire che anche alle coppie gay va riconosciuto il diritto alla vita
familiare.
La Cassazione è costretta a fare
questo ragionamento perché tutta la legislazione italiana è orientata a
definire matrimonio esclusivamente l’unione tra uomo e donna. Dal punto di
vista formale non è possibile negarlo. Allora, compie una sottile operazione:
afferma che, accanto alla forma di convivenza tradizionale, ce ne possono
essere altre - in questo caso, tra omosessuali -, anch’esse meritevoli di
tutele giuridiche. In sostanza, si afferma che è vero che solo l’unione tra
uomo e donna possa definirsi matrimonio. Tuttavia, si afferma contestualmente
che le famiglie non sono solo quelle matrimoniali.
Se la legge afferma che solo il
matrimonio tra uomo e donna può dirsi tale, non è automatico che solo la
famiglia fondata sul matrimonio possa definirsi famiglia?
A livello europeo,
effettivamente, c’è una distinzione tra diritto alla famiglia e diritto al
matrimonio. Ma in Italia la Carta costituzionale parla di famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
Quali conseguenze potrebbero
discendere dalla sentenza?
Essendo stata emanata dalla
Cassazione, opererà nel nostro ordinamento come precedente, seppur non
vincolante. Potrebbe, quindi, sortire degli effetti in termini interpretativi.
Quando una Corte d’Appello dovrà giudicare un caso analogo, andrà di sicuro a
vedere quanto fu deciso dalla Cassazione in quella circostanza.
Ci saranno effetti concreti?
Da quanto si apprende, i diritti
ai quali si fa riferimento non vengono dettagliatamente definiti. Ovvero: una
cosa è attribuire l’assegno familiare alle coppie gay, un’altra la possibilità
di visitare in ospedale il proprio compagno. Due esempi per far capire che a
seconda del contenuto che si conferisce a tali diritti, cambia tutto. Nel primo
caso, infatti, si tratterebbe di un’equiparazione vera a propria che porrebbe
dei problemi di carattere sociale e giuridico. Nel secondo, resteremmo nel
novero dei diritti individuali, già di per sé garantiti dal nostro ordinamento.
Ne potrebbe discendere il diritto
all’adozione dei figli?
Se si interpreta il concetto di
“vita familiare” in senso stretto, potrebbe significare anche questo.
Il giorno prima il Parlamento
europeo ha emanato una risoluzione in cui chiedeva agli Stati membri di
eliminare gli ostacoli giuridici all’equiparazione delle coppie gay con quelle
etero. Si tratta di un’azione combinata?
I giudici sono esseri umani e
ciascuno ha una sua opzione culturale. In tal caso, diciamo che si registra
un’affinità con i contenuti del provvedimento dell’altro ieri. Escluderei una
concertazione.
Le istituzioni giuridiche e
politiche europee hanno il potere di emanare disposizioni vincolanti in materia
familiare?
Di norma, c’è una clausola di
salvaguardia nei confronti degli Stati membri tale per cui si lascia libertà di
legiferare. Tuttavia, pur non avendo facoltà di metter becco in tali questioni,
sono in grado di determinare un orizzonte culturale.
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